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Art. 334 e Sezioni UniteIn motivazione della sentenza n. 8925 del 2011, a seguito della udienza del 8 marzo 2011, le SU affermano che l’art. 334, secondo comma, c.p.c., in base al quale l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia ove sia dichiarata inammissibile quella principale, non si può applicare anche al caso della rinuncia all’impugnazione principale e al conseguente effetto estintivo sul giudizio avviato dal ricorso principale. |
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