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Litispendenza monitoriaSi tratta di Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596, ove ai fini della applicazione degli effetti della litispendenza e/o continenza, che rendono necessaria la riconduzione ad unum dei diversi procedimenti pendenti sullo stesso oggetto o su oggetto più ampio, quando uno dei procedimenti interessati è quello monitorio per decreto ingiuntivo, il momento determinante della litispendenza non è individuato nella notifica del decreto ingiuntivo (ex art. 643, 3° comma, c.p.c.), che è soltanto condizione della litispendenza, dovendo questa retroagire al momento del deposito del ricorso.
Pertanto dovrà ritenersi correttamente instaurato il procedimento monitorio introdotto con ricorso depositato anteriormente alla notifica della citazione relativa al giudizio di accertamento negativo, purché al deposito sia seguita la notifica del ricorso e pedissequo decreto e il giudice adito fosse competente sulla domanda. |
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