La nuova giurisprudenza

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710 e comp per territorio

Tribunale di Milano

Sezione IX Civile

(Pres. Servetti, est. Blandini)

DECRETO

-Visti ed esaminati gli atti difensivi delle parti ed i documenti allegati ai rispettivi fascicoli;

-Sentiti i procuratori delle parti e le parti personalmente comparse all’udienza in camera di consiglio tenutasi in data 30/01/2013;

-Dato atto delle conclusioni delle parti costituite;

-Ritenuto che debba essere, nella specie, rilevata e dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo parte convenuta residente nel circondario di altro Tribunale (nella specie del Tribunale di Varese) e non sussistendo, almeno allo stato degli atti, alcun criterio attuale per il radicamento della procedura presso codesto Tribunale;

-Rilevato che parte ricorrente X - istante ex art. 710 c.p.c. per la modifica dell’assegno di mantenimento in favore della moglie (in assenza di qualsivoglia obbligo contributivo per i figli maggiorenni e da tempo economicamente autosufficienti)- ha infatti inteso radicare la competenza territoriale di questo Tribunale sulla base dell’art. 20 c.p.c., per essere nell’ambito del suo circondario sorta l’obbligazione dedotta in giudizio (essendo state, in questo circondario, omologate le condizioni della separazione personale ad oggi vigenti tra le parti; cfr. verbale del 28/11/2001 e decreto del Tribunale di Milano di omologa del 18/01/2002);

-Rilevato, peraltro, che è dato pacifico e incontestato in atti il fatto che parte convenuta sia stabilmente residente nel circondario di altro Tribunale (nella specie di quello di Varese);

-Rilevato che sebbene la Corte di legittimità con le sentenze n. 4099 del 2001 e n. 22394 del 5 settembre 2008 abbia affermato che “ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni: pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta”, successivi interventi normativi, a parere del Collegio giudicante, consentono di delineare un quadro differente rispetto a quello al tempo considerato;

-Rilevato, infatti, che gli artt. 706 c.p.c. e 4 della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni hanno, per effetto del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, visto stabilire la competenza, rispettivamente per la domanda di separazione personale e per quella di divorzio, a favore del Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, nel luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ciò privilegiando il foro rispetto al quale più stretto appariva essere il rapporto con i coniugi;

-Evidenziato che, come noto, con sentenza n. 169 del 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della riferita nuova previsione con riguardo alla domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili ovvero di scioglimento del matrimonio siccome “manifestamente irragionevole”, non sussistendo alcuna valida giustificazione per l’adozione del criterio di nuovo conio, ove si consideri che nella maggioranza delle ipotesi la residenza comune è cessata (se non altro a far data dall’autorizzazione a vivere separati) e non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi ed il tribunale individuato dalla norma rispetto alla quale il dubbio di costituzionalità era stato avanzato;

-Ritenuto che la riferita dichiarazione di incostituzionalità ha, dunque, comportato che per la proposizione della domanda di divorzio debba essere individuato come competente il foro della residenza o del domicilio del convenuto, ovvero il foro generale delle persone fisiche previsto dall’art. 18 c.p.c., ma anche considerato che la pronuncia riveste significativo rilievo nella parte in cui sottolinea l’irragionevolezza di una disposizione che imponga un foro rispetto al quale è possibile che nessuna delle parti abbia più alcun riferimento obiettivo e sia riconosciuto solo in virtù di una pregressa, e in ipotesi anche risalente nel tempo, residenza;

-Rilevato, dunque, che viene così opportunamente valorizzato il criterio della “prossimità” geografica, quanto a dire quello della competenza del foro che sia più strettamente collegato alle parti nel momento dell’instaurazione del giudizio e, ove le stesse abbiano diverse residenze, quello inerente al convenuto per essere quest’ultimo di carattere generale e, dunque, prioritario;

-Rilevato che il medesimo criterio di prossimità ha, del resto, anche ispirato il legislatore del 2006 che, con la Novella n. 54, ha stabilito (art. 709 ter c.p.c.) che “per i procedimenti di cui all’art. 710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”, competenza che deve, del resto, affermarsi anche con riguardo ai giudizi ex art. 9 della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, dal momento che le disposizioni finali di cui all’art. 4 legge n. 54 prevedono l’applicabilità della nuova disciplina anche ai giudizi di scioglimento, cessazione degli effetti civili e nullità del matrimonio;

-Ritenuto che se è stato in tal modo accordato privilegio al c.d. foro del minore, già riconosciuto nella normativa sovranazionale, è incontroverso che si sia con ciò ugualmente realizzata una tutela a favore del foro di prossimità a una delle due parti, escludendo ogni sopravvivenza del foro della separazione (ovvero di quello dell’ultima residenza comune dei coniugi); né può dirsi d’ostacolo a tale interpretazione il dettato di cui all’art. 12 quater della legge divorzile (“Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio”), il quale, da un lato, per la stessa sua esistenza esclude la possibilità di utilizzare il foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione (ovvero l’altro foro alternativo previsto dall’art. 20 c.p.c.) e, dall’altro, comporta il riconoscimento del principio di prossimità al creditore, quanto a dire necessariamente una delle due parti del procedimento;

-Rilevato peraltro -ed il dato appare quantomeno significativo- che non è rinvenibile alcuna disposizione speciale in materia di giudizi promossi ex art. 710 c.p.c. analoga ed assimilabile all’art. 12 quater della legge divorzile (sia pure nella sua formulazione di portata limitativa rispetto al duplice riferimento di cui all’art. 20 c.p.c.) e ciò anche evidenziando che il legislatore del 2006 ha ritenuto di intervenire espressamente sul punto della normazione della competenza territoriale con il primo comma dell’art. 709 ter c.p.c., ultima parte;

-Ritenuto in conclusione che poiché tutta la normativa -dal 2005 in poi- ha sempre più inteso individuare una disciplina processuale tendenzialmente unitaria per la separazione e per il divorzio ed ha altresì, con plurimi interventi, coniato nuovi criteri di competenza speciale per una materia che non vi è dubbio si distingua da quella elettivamente contrattuale, stima il Collegio di dover valorizzare i principi di ragionevolezza espressi dal giudice costituzionale attraverso la sentenza n. 169 del 2008 e, per l’effetto, escludere[1], per i procedimenti instaurati ex art. 710 c.p.c., la competenza del Tribunale innanzi al quale sia stata definita la separazione (giudiziale o consensuale) allorquando nel medesimo circondario non sia stanziata la residenza di parte convenuta;

-Rilevato che tale è la situazione nella fattispecie concretamente integratasi, per cui dovrà essere ravvisata la competenza del Tribunale di Varese in quanto foro circondariale della parte convenuta;

quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione il Tribunale provvede come in dispositivo.

In ragione dell’esito del presente giudizio, della contenuta durata della procedura, e nella ritenuta sussistenza dei motivi di cui al comma II dell’art. 92 c.p.c., si dispone che le spese di lite siano interamente compensate tra le parti costituite.

Ogni altra ed ulteriore questione, di rito e di merito, definitivamente assorbita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe al n. …/2012 V.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

Dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore della competenza territoriale del Tribunale di Varese;

Spese di procedura interamente compensate tra le parti costituite.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30/01/2013.