Pregiudiziale amministrativaLa Corte di Cassazione (Sez. Un., 13 giugno 2006, n. 13659), pur riconoscendo la giurisdizione amministrativa in relazione alla domanda risarcitoria avverso un provvedimento amministrativo illegittimo, nega la esistenza di un pregiudiziale amministrativa, ovvero la necessità che il provvedimento lesivo sia previamente impugnato e annullato in sede amministrativa (conf., Cass., 17 ottobre 2007, n. 21850), potendolo essere in via incidentale dal giudice ordinario incestito di domanda di danni.
La adunanza plenaria con la decisione 22 ottobre 2007, n 12 (si può leggere in Guida al diritto, 2007, n. 45, 114 ss.), non solo afferma la giurisdizione amministrativa nel caso in cui la lesione è provocata da un atto che costituisce l'esercizio di un potere amministrativo, ma in contrasto con il giudice di legittimità, ribadisce la pregiudiziale amministrativa, ovvero che il provvedimento sia stato nei termini impugnato e annullato.
E' forse il caso, che innanzi a tanto contrasto di idee intervenga il legislatore.
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