SOMMARIO DEBORDANTETRIBUNALE ORDINARIO DI MONDOVI’
Il Giudice Istruttore
Sciogliendo la riserva assunta all’udienza in data 3.11.2009 nella causa iscritta al n. RG,
promossa con RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
· Rilevato che il sig. ha promosso azione revocatoria nei confronti di , nelle forme del nuovo rito sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.;
· Considerato che i convenuti, costituendosi, non hanno sollevato eccezioni circa il rito scelto;
· Rilevato che la controversia rientra nella competenza del giudice monocratico;
· Considerato che l’art. 702-ter presuppone – per l’utilizzabilità del rito sommario – che le difese svolte dalle parti non richiedano un’istruzione “non sommaria”;
· Ritenuto che la non sommarietà dell’istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all’oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti. Questa affermazione si giustifica con la considerazione che ai fini del rito in esame le cause non devono essere divise tra cause oggettivamente complesse e cause semplici, ma tra cause in cui l’istruttoria può essere complessa e lunga ed altre cause in cui l’istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità. La differenza tra le due tipologie può dipendere dalla natura della lite (che non richiede accertamenti in fatto, o li richiede in misura limitata), ovvero, spesso, dalle posizioni assunte dalle parti, dal momento che esse determinano la quantità e la qualità di domande ed eccezioni (che vanno ad integrare il thema decidendum) e, soprattutto, la quantità di istruttoria necessaria, attraverso le contestazioni o meno dei fatti allegati dalla controparte. Poiché nel giudizio civile opera il principio di disponibilità della prova, è attraverso le difese delle parti che si può accrescere o diminuire il carico istruttorio della causa, cosicché anche una causa teoricamente complessa - quale può essere una causa di responsabilità professionale o, come nel caso di specie, un’azione revocatoria – può essere decisa senza fare luogo ad un’istruttoria lunga e “formale”. Nel caso in esame, la causa ha prevalente natura documentale e necessita esclusivamente di ctu sul valore dell’immobile, che può essere eseguita con rapidità e senza necessità di complessi accertamenti.
· Quanto alle prove orali dedotte, esse si palesano inammissibili, per i seguenti motivi: l’attore non ha provveduto né ad idonea capitolazione delle circostanze di fatto di cui chiede l’accertamento, né all’indicazione nominativa dei testimoni. L’art. 702-bis c.p.c., mediante il rinvio all’art. 163 n. 5 c.p.c., richiede anche nel procedimento sommario di cognizione l’indicazione specifica dei mezzi di prova, il che non significa che l’attore può limitarsi ad una generica indicazione del mezzo di prova richiesto (prova testimoniale, giuramento, …), ma deve invece specificarlo, delimitandone l’oggetto e indicando le persone che devono compierlo. Oltre a ciò, non pare comunque che nella narrativa dell’atto di citazione vi siano circostanze di fatto rilevanti per la decisione, che siano state oggetto di specifica contestazione (ex art. 115 novellato) da parte dei convenuti.
· Le capitolazioni di prova enumerate dai convenuti, invece, sono inammissibili ai sensi dell’art. 2722 cod. civ. perché tendono a provare l’esistenza di un patto aggiunto – in relazione alla compravendita del 3.12.2008 - con stipulazione dello stesso antecedentene al rogito notarile. Quanto alla scrittura privata prodotta sub. 3 da parte convenuta, essa è priva di data certa, non è sottoscritta da parte di e non fornisce elementi validi ai fini della decisione in mancanza della produzione dell’atto di divisione cui fa riferimento (prima riga dopo il “PREMESSO”).
· In relazione all’istanza di esibizione della documentazione bancaria, svolta da parte attrice, si rileva che la stessa è eccessivamente indeterminata e che, comunque, era onere dei convenuti dare la prova di aver realmente provveduto al pagamento del corrispettivo della vendita, dal momento che appare assai singolare un pagamento in contanti per una cifra non certo modesta (10.000 euro), considerato anche che non sono state indicate le modalità di reperimento della somma (peraltro prossima all’importo massimo movimentabile – ex lege anti riciclaggio - senza necessità di ricorrere ad assegni o bonifici).
· E’ ammissibile e rilevante, invece, la richiesta di ctu sul valore commerciale del bene oggetto di causa; sulla richiesta formulata dall’attore, peraltro, non vi è stata opposizione da parte dei convenuti. L’accertamento oggettivo del valore dell’immobile fornirà un elemento determinante ai fini della decisione della controversia.
· Ai fini di quanto previsto al punto che precede, si nomina consulente tecnico il geom. Geom. , con studio in Mondovì, autorizzandolo fin d’ora all’uso del mezzo proprio ed all’uso dell’aereo, per raggiungere il luogo ove si trova l’immobile (Regione Calabria). Ne dispone la comparizione per il giuramento per l’udienza del 10.11.2009 h. 10,30, avvisando le parti che – data la struttura deformalizzata dell’istruttoria e considerata la celerità che deve contraddistinguere il procedimento svolto nelle forme del rito sommario di cognizione - saranno accettate nomine di ctp solo fino all’udienza di giuramento e non saranno osservate le nuove procedure di cui all’art. 195 c.p.c., anche in virtù della semplicità ed unitarietà del quesito proposto. I ctp, dunque, avranno l’onere di partecipare attivamente al sopralluogo con il ctu e di evidenziare, in quella sede, le loro osservazioni in relazione al valore commerciale del bene.
· Il ctu avrà termine di giorni 30 dal giuramento per il deposito in cancelleria della relazione contenente una sommaria descrizione dell’immobile, la riproduzione fotografica dello stesso e la sua valutazione, con la motivazione delle conclusioni assunte e delle osservazioni svolte dai CTP nel corso delle operazioni peritali.
P.Q.M.
ogni altra istanza respinta,
DISPONE
Ctu per la valutazione dell’immobile sito in alla via , censito al catasto al n. , particella .
Convoca il ctu Geom. per il giuramento per l’udienza del 10.11.2009 h. 10,30.
Pone fin d’ora a carico solidale delle parti un anticipo di € 800,00, in considerazione delle elevate spese di trasferta.
Avvisa le parti che le stesse saranno invitate alla discussione immediata all’udienza successiva al deposito della ctu, che fin d’ora si fissa, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 81-bis disp. att. c.p.c., al 18.12.2009 h. 11.00.
Si adotta, pertanto, l’allegato calendario del processo.
Si comunichi alle parti costituite ed al ctu nominato.
Mondovì, lì 10/11/2009
Il Giudice (Paolo G. Demarchi)
Calendario del processo (r.g. 1184/2009)
DATA
ORA INCOMBENTE
10.11.2009
10,30
Giuramento ctu
11.12.2009
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Deposito ctu
18.12.2009
11.00
Discussione
Il Giudice
Paolo G. Demarchi
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