Ancora reclamo cautelareL'espansione del reclamo cautelare, dopo le pronunce di incostituzionalità dell'art. 669 - terdecies, 1° comma, c.p.c., recepite nella legge n. 80 del 2005, vive di un nuovo episodio, grazie ad una recente pronuncia di incostituzionalità, la n.144 del 2008, in relazione agli artt. 669 - quaterdecies e 695 c.p.c.
Sempre in applicazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost., la Corte costituzionale dichiara incostituzionale la esclusione di un reclamo avverso un'ordinanza con la quale si rigetti una domanda di istruzione preventiva, assumendo correttamente la natura cautelare del mezzo e la irrazionalità di una sua esclusione.
Si riproduce integralmente la motivazione del Giudice della costituzionalità delle leggi
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SENTENZA N. 144
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e
695 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Chieti, nel
procedimento civile vertente tra P. C. e E. P. ed altri, con ordinanza del
29 settembre 2003 iscritta al n. 648 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore
Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un'ordinanza di
rigetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale di
Chieti ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 settembre 2003 (pervenuta
alla Corte il 24 maggio 2007), questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, degli articoli
669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui
non consentono di proporre il reclamo contro le ordinanze di rigetto delle
domande di istruzione preventiva.
Osserva il remittente che i procedimenti cautelari disciplinati dagli
artt. 669-bis e seguenti cod. proc. civ. presentano la medesima ratio dell
istruzione preventiva. In entrambi i casi, infatti, il legislatore ha
ritenuto di approntare una disciplina processuale idonea a garantire una
tutela immediata del diritto, tutela che si esplica in via principale
mediante l'anticipazione degli effetti della decisione di merito, ma anche
tramite l'acquisizione delle prove suscettibili di dispersione nelle more
dell'ordinario giudizio. Pertanto, se i provvedimenti di istruzione
preventiva partecipano della natura cautelare dei provvedimenti anticipatori
non si ravvisa alcuna ragione per escludere l'estensione del regime del
reclamo .. Né varrebbe obiettare - secondo il giudice a quo - che la tutela
cautelare sostanziale ha una funzione distinta, tesa all'anticipazione degli
effetti della sentenza definitiva, mentre l'istruzione preventiva
salvaguarda solo l'acquisizione probatoria: il remittente sottolinea al
riguardo l'identità teleologica dei due strumenti processuali, posto che
entrambi assicurano alla parte di non veder pregiudicato il proprio diritto
dalla durata del processo. Quest'ultimo può essere irrimediabilmente leso
sia nel caso di tardiva tutela sostanziale, sia anche nel caso in cui non si
consenta al titolare di assumere quei mezzi di prova soggetti a dispersione
o modificazione ed in assenza dei quali la proposizione dell'azione
risulterà sfornita di supporto probatorio.
Se l'effetto negativo della pronuncia cautelare di rigetto è il medesimo
a prescindere dal fatto che a non essere accolta sia la domanda cautelare
sostanziale piuttosto che quella istruttoria, ne conseguirebbe una palese
disparità di trattamento, posto che nel primo caso l'ordinamento appresta il
reclamo, mentre nel secondo non risulta esperibile alcuno strumento d
impugnazione.
L'indisponibilità di mezzi di impugnazione avverso l'ordinanza di
rigetto del ricorso per istruzione preventiva comporta che il ricorrente
potrà esclusivamente proporre l'azione ordinaria, esponendosi al concreto
rischio che - nelle more del giudizio - la prova di cui si era chiesta l
assunzione anticipata non possa essere più acquisita al processo. Il
problema non si pone, invece, nel caso di ordinanza ammissiva dell
istruzione preventiva, proprio perché il provvedimento risulta inidoneo a
sortire effetti definitivi, essendo rimessa al successivo ed eventuale
giudizio di merito ogni valutazione circa la rilevanza della prova.
Nell'argomentare la prospettata illegittimità costituzionale, il
remittente osserva come la parità dei mezzi istruttori presupponga che
entrambe le parti siano in grado di avvalersi delle prove a sostegno delle
proprie tesi; proprio per tale ragione, infatti, l'ordinamento ha
predisposto uno strumento che impedisce la dispersione incolpevole delle
prove. Ciononostante, tale parità risulta inevitabilmente alterata qualora
la parte richiedente l'istruzione preventiva, ove non venga messa in
condizione di reclamare avverso l'erroneo diniego di assunzione anticipata
della prova, veda definitivamente preclusa, nel giudizio di merito, la
possibilità di avvalersi della prova stessa a seguito del concretizzarsi del
rischio di dispersione paventato.
In conclusione, il Tribunale esclude che l'estensione del reclamo ai
provvedimenti di rigetto dell'istruzione preventiva possa conseguire all
interpretazione estensiva della sentenza n. 253 del 1994 di questa Corte,
con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma
nella parte in cui non ammette il reclamo avverso le ordinanze di rigetto
della domanda cautelare. A tale conclusione il remittente perviene rilevando
come tale tesi condurrebbe ad una sostanziale disapplicazione dell'impugnato
art. 669-quaterdecies cod. proc. civ.
La rilevanza risulterebbe infine dal fatto che, sulla base di quest
ultima disposizione, il reclamo andrebbe necessariamente dichiarato
inammissibile, mentre, al contrario, l'eventuale declaratoria di
incostituzionalità della norma ne determinerebbe l'ammissibilità.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la non fondatezza della questione, osservando, sotto il primo profilo,
che l'accertamento tecnico preventivo, a differenza di tutti i procedimenti
cautelari, ha ad oggetto l'istruttoria, cioè l'acquisizione di elementi che
serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto, mentre tutti gli
altri procedimenti cautelari hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della
posizione giuridica sostanziale. Le due situazioni non sarebbero, quindi,
comparabili: mentre, infatti, il rigetto della domanda cautelare può
determinare un pregiudizio (e ciò giustifica la reclamabilità), non
altrettanto avviene per l'istruzione preventiva , che non esclude la
possibilità di provare, nel futuro giudizio, il fondamento della domanda.
Quanto alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., l'Avvocatura rileva l
inesistenza del paventato ostacolo giuridico all'esercizio del diritto di
difesa, in quanto l'attività probatoria resta piena e impregiudicata. La
questione risulterebbe comunque inammissibile nella odierna sede perché
riguardante una mera eventualità, visto che non si riferisce al procedimento
a quo, ma ad altro, eventuale e futuro giudizio.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, adito con
reclamo avverso un provvedimento di rigetto di un ricorso per accertamento
tecnico preventivo (da effettuare su un immobile, che si assumeva dissestato
in conseguenza di lavori eseguiti da condomini) ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura
civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo contro le
ordinanze di rigetto delle domande di istruzione preventiva.
Il remittente premette che la disciplina dell'istruzione preventiva va
inserita, secondo l'opinione largamente condivisa, nell'ambito di quella
della tutela cautelare, la cui ragione generale consiste nell'approntare
rimedi idonei ad evitare che la durata dello svolgimento del processo
ordinario possa recare pregiudizio a chi ha ragione ed è parte essenziale
della tutela giurisdizionale. Osserva, al riguardo, che, mentre l'art. 695
cod. proc. civ. dispone che sul ricorso per istruzione preventiva il giudice
provvede con ordinanza non impugnabile, l'art. 669-quaterdecies cod. proc.
civ. stabilisce che, delle disposizioni regolanti il procedimento cautelare
uniforme di cui al capo III, sezione I, del libro quarto del codice di
procedura civile, soltanto l'art. 669-septies è applicabile all'istruzione
preventiva. Di conseguenza, non è applicabile la disposizione che, a seguito
della sentenza di questa Corte n. 253 del 1994, prevede la reclamabilità
anche dei provvedimenti di rigetto dei ricorsi in materia cautelare.
Il remittente sostiene che ragioni in parte analoghe a quelle che hanno
giustificato la pronuncia di questa Corte, con la quale fu dichiarata l
illegittimità dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., nella parte in cui
non prevedeva la reclamabilità del provvedimento di rigetto della domanda
cautelare, conducono a ritenere illegittima la norma censurata. Infatti, da
un lato, anche in questo caso, con la possibile dispersione delle prove, il
rigetto del ricorso diretto ad ottenere un provvedimento di istruzione
preventiva può provocare un pregiudizio irrimediabile al ricorrente; dall
altro, la non reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento non produce
eguali danni al resistente. Infatti l'art. 698 cod. proc. civ. stab ilisce,
al secondo comma, che «l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non
pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né
impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito» e al terzo comma che
«i processi verbali delle prove non possono essere prodotti nel giudizio di
merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel
giudizio stesso».
2.- La questione è fondata.
Essa deve essere considerata unitariamente in riferimento a tutti i
parametri evocati.
E' opportuno premettere che questa Corte non ritiene oggetto di
possibili dubbi i principi costantemente affermati della non necessaria
previsione di un doppio grado di merito per la realizzazione del diritto di
difesa e della parimenti non necessaria attribuzione di identiche facoltà a
tutte le parti, purché sia ad esse assicurata la sostanziale parità di
efficacia degli strumenti processuali predisposti, a seconda delle posizioni
con riguardo alla consistenza dei diversi interessi (sentenza n. 107 del
2007).
Da ribadire è, inoltre, il principio secondo cui il legislatore fruisce
di ampi margini di scelte nella regolazione degli istituti processuali
(sentenza n. 237 del 2007).
Tutto ciò premesso, si deve anche affermare che la disciplina del
processo non si sottrae allo scrutinio di ragionevolezza (ordinanza n. 128
del 1999).
Con riguardo alla normativa censurata, si rileva anzitutto che essa fa
parte della tutela cautelare, della quale condivide la ratio ispiratrice che
è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio
della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni. Non si può
dubitare che l'impossibilità di sentire in futuro nella sede ordinaria uno o
diversi testimoni, così come l'alterazione dello stato di luoghi o, in
generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico possano
provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende
far valere.
Le analogie tra le ragioni che impongono la tutela cautelare e quelle
che presiedono alla disciplina della istruzione preventiva sono state già
più volte riconosciute da questa Corte, che ha anche sottolineato il
rapporto che lega il diritto di esercitare l'onus probandi con la garanzia
di cui all'art. 24 Cost. (sentenze n. 471 del 1990, n. 257 del 1996, n. 46
del 1997).
Se si ha riguardo alla reclamabilità dei provvedimenti di rigetto di
istanze cautelari sostanziali, la non reclamabilità di quelli che respingono
ricorsi per provvedimenti di istruzione preventiva si presenta quindi come
un'incoerenza interna alla disciplina della tutela cautelare. La discrasia è
ancora più puntuale e evidente rispetto al provvedimento di diniego di
sequestro giudiziario per provvedere alla custodia temporanea di libri,
registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende
desumere elementi di prova, disciplinato dall'art. 670, secondo comma, del
codice di procedura civile.
Né varrebbe obiettare che l'art. 669-septies cod. proc. civ. attribuisce
al ricorrente, sussistendo determinate condizioni, la facoltà di riproporre
l'istanza. Come questa Corte ha rilevato, la riproposizione della istanza al
medesimo giudice che ha emesso il provvedimento di rigetto opera su un piano
diverso da quello del reclamo e non assicura lo stesso livello di efficacia
di questo (sentenza n. 253 del 1994).
La non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di
accoglimento non comporta tuttavia parità di tutela tra le parti. Mentre,
infatti, il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della
concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è
definitivo, in quanto ogni questione relativa all'ammissibilità e rilevanza
è rinviata al merito, il danno che può derivare al ricorrente da un
provvedimento di rigetto può essere irreparabile.
Le norme impugnate vanno, quindi, dichiarate illegittime nella parte in
cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art
669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta l
istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692
e 696 del medesimo codice.
Per questi motivi
LA CORTE COSTIUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 669-quaterdecies
e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono la
reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione
preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso
codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 7 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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