La nuova giurisprudenza

art. 348 - bis c.p.c. by Claudio Cecchella
Divorzio breve by Claudio Cecchella
Calendario del processo by Claudio Cecchella
La riassunzione nell'arbitrato by Claudio Cecchella
Appello e Costituzione by Claudio Cecchella
Alineazione parentale by Claudio Cecchella
Affidamento dei figli by Claudio Cecchella
Audizione del minore... by Claudio Cecchella
Skype e diritto di visita by Claudio Cecchella
Rapporti investigativi e prova by Claudio Cecchella
Esecutivita' dei dec. camerali by Claudio Cecchella
710 e comp per territorio by Claudio Cecchella
Pubblicità per Avvocati by Claudio Cecchella
Sull'ora contumaciale. by Claudio Cecchella
Tariffa applicabile by Claudio Cecchella
Riforma appello by Claudio Cecchella
Audizione del minore by Claudio Cecchella
Opposizione a cartella by Claudio Cecchella
Obbligo difesa tecnica by Claudio Cecchella
183, 6 comma c.p.c. by Claudio Cecchella
Conciliazione obbligatoria by Tribunale di Varese
Abolizione tariffe by Claudio Cecchella
Opposizione a d.i. tempestiva by Claudio Cecchella
Prezzo simulato, prova by Claudio Cecchella
Overruling e difesa by Claudio Cecchella
Prove in appello by Claudio Cecchella
Informativa nella procura by Claudio Cecchella
Retroattività dei giudizi by Claudio Cecchella
696bis e mediazione by Claudio Cecchella
Art. 334 e Sezioni Unite by Claudio Cecchella
Ancora opposizione a d.i, by Claudio Cecchella
Effetti mancata informativa by Claudio Cecchella
Effetti sentenza costitutiva by Claudio Cecchella
Eccezione rilevabile d'ufficio by Claudio Cecchella
Responsabilita' processuale by Claudio Cecchella
Forma e impugnazione by Claudio Cecchella
Difetto di procura by Claudio Cecchella
C.COSTITUZIONALE E NOTIFICA by Claudio Cecchella
Giudice onorario by Claudio Cecchella
DIFENSORE TESTIMONE by Claudio Cecchella
Minore senza difesa by Claudio Cecchella
Avvocato che sbaglia azione by Claudio Cecchella
Impenditore fallibile by Claudio Cecchella
702bis e chiamata by Claudio Cecchella
Notifica con firma illeggibile by Claudio Cecchella
SEPARAZIONE E DIVISIONE by Claudio Cecchella
ARBITRATO E CAUTELARE by Claudio Cecchella
Ancora sul rito sommario by Claudio Cecchella
Giudicato penale by Claudio Cecchella
SOMMARIO DEBORDANTE by Claudio Cecchella
Assegno divorzile by Claudio Cecchella
Condanna per resp processuale by Claudio Cecchella
Sentenza a verbale by Claudio Cecchella
Diritto di azione e Cost. by Claudio Cecchella
Giudicato e eccezione dufficio by Claudio Cecchella
PRESCRIZIONE E REATO by Claudio Cecchella
420 bis cpc by Claudio Cecchella
Rito e competenza by Claudio Cecchella
Intervento di terzo e Cost. by Claudio Cecchella
Alle Sezioni Unite by Claudio Cecchella
Resp precontrattuale PA by Claudio Cecchella
Competenza rito sep div by Claudio Cecchella
Interruzione e riassunzione by Claudio Cecchella
Ancora reclamo cautelare by Claudio Cecchella
SU e incidentale tardiva by Claudio Cecchella
Termine per la riassunzione by Claudio Cecchella
Ricorso e app. del lavoro by Claudio Cecchella
Rito societario e Cost by Claudio Cecchella
La SC sul 669 duodecies by Claudio Cecchella
SC e notifiche by Claudio Cecchella
Compensazione spese by Claudio Cecchella
Notifica e Cass by Claudio Cecchella
Ancora pregiudizialita amm by Claudio Cecchella
Ancora pregiudizialità amm by Claudio Cecchella
Cass e diritti autoindividuati by Claudio Cecchella
Responsabilità medica by Claudio Cecchella
L'arbitrato sfavorito by Claudio Cecchella
Litispendenza monitoria by Claudio Cecchella
Translatio iudicii by Claudio Cecchella
Pregiudiziale amministrativa by Claudio Cecchella
Valore della causa e spese by Claudio Cecchella
Reg.di giurisdizione e quesito by Claudio Cecchella
Ccost, contumacia e rito soc. by Claudio Cecchella
Corte costituzionale e spese by Claudio Cecchella
La SC sulla domanda by Claudio Cecchella

Obbligo difesa tecnica

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 20 ottobre - 7 dicembre 2011, n. 26365

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente -

Dott. Renato BERNABAI - Consigliere -

Dott. Maria Rosaria COLTRERÀ - Consigliere -

Dott. Andrea SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 22649/2007 proposto da:

DG rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Marcello Randazzo ed elett.te dom.to in Roma, Viale Regina Marghe­rita n. 60 presso lo studio dell'avv. Rosario Salonia

- ricorrente -

contro

RMC

- intimata -

e sul ricorso n. 24760/2007 proposto da:

RMC , rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall'avv. Gaetano La Piana ed elett.te dom.ta in Roma, Via Libero Leonar­di n. 34, presso lo studio dell'avv. Silvio Aliffi

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DG

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 512/06 depositata il 5 giugno 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente principale l'avv. Marcello RANDAZZO;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l'avv. Gaetano LA PIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge­nerale dott. Costantino FUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Catania, in accoglimento del gravame della sig.ra M C R .ha dichiarato la nullità della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dell'appellante con il sig.G D pronunciata dal Tribunale di Siracusa, sul rilievo che il ricorso con cui i coniugi aveva­no congiuntamente adito il Tribunale con la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato sottoscritto dalle parti personalmente, mentre era necessario il ministero di un difensore ai sensi dell'art. 82 c.p.c.

Il sig. D ha quindi proposto ricorso per Cassazione, cui l'intimata ha resistito con controri­corso contenente anche ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - I ricorsi principale e incidentale vanno pre­liminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. - Con l'unico motivo del ricorso principale si ribadisce la tesi della non necessità di ministero di­fensivo per la domanda congiunta di scioglimento o ces­sazione degli effetti civili del matrimonio, dando ori­gine la stessa a un procedimento camerale di volontaria giurisdizione.

2.1. - Il motivo è infondato.

L'art. 82, comma terzo, c.p.c. stabilisce che da­vanti al tribunale le parti stanno in giudizio a mini­stero di un difensore, salvo che la legge disponga al­trimenti .

Il ricorrente richiama Cass. 5814/1987 (riguardan­te fattispecie di designazione del coltivatore-erede ai sensi dell'art. 7 1. 29 maggio 1967, n. 379 sulla ri­forma fondiaria), che ha escluso, di regola, l'applicazione di tale norma per i procedimenti in ca­mera di consiglio, qual è appunto quello originato dal­la domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, 1. 1° dicembre 1979, n. 898 e succes­sive modificazioni.

Detta tesi, però, è stata ben presto superata nel­la giurisprudenza di questa Corte. Cass. 1848/1989, in dichiarato dissenso, ha osservato, sulla scorta anche di rilievi della dottrina, che "nei procedimenti came­rali che risolvono una controversia su diritti sogget­tivi, con provvedimento (nella specie qualificato dalla nuova legge espressamente ''sentenza'') suscettibile di passare in giudicato e ricorribile per cassazione, sus­siste l'eadem ratio della necessità inderogabile della rappresentanza tecnica, che sta alla base dell'art. 82 c.p.c. (salva espressa contraria specifica norma...)"; ha pertanto affermato la necessità del ministero del di­fensore nei procedimenti camerali di delibazione di sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale, e la giurisprudenza successiva si è orientata in senso con­forme (cfr. Cass. 2643/1989, 2684/1989, 3099/1989, 5831/1989, 4260/1990, 5025/1990, 5026/1990).

Dunque il carattere decisorio del provvedimento del giudice, attribuendo al relativo procedimento came­rale natura contenziosa anziché volontaria, comporta l'applicazione della regola della necessità della dife­sa tecnica, come per tutti gli altri giudizi contenzio­si regolati secondo il rito ordinario.

Nel caso dello scioglimento o cessazione degli ef­fetti civili del matrimonio chiesto congiuntamente dai coniugi, la decisorietà del provvedimento che lo dispo­ne è evidente, trattandosi di provvedimento che incide sicuramente su diritti soggettivi ed è assunto con sen­tenza destinata a passare in giudicato.

Il ricorrente sostiene che il procedimento di di­vorzio su istanza congiunta delle parti non abbia natu­ra contenziosa perché le parti non hanno interessi con­trapposti, ma concordano nella richiesta rivolta al giudice.

A ciò va replicato ribadendo che è il carattere decisorio del provvedimento del giudice, ossia la sua incidenza su diritti soggettivi o status con l'efficacia propria del giudicato, che conferisce ca­rattere contenzioso - piuttosto che volontario - al re­lativo giudizio, e non le posizioni in concreto assunte delle parti; inoltre il carattere "congiunto" della do­manda non significa "consensualità" dello scioglimento del matrimonio, quasi che fosse la volontà delle parti e non il provvedimento del giudice a produrlo, salva la mera omologazione giudiziale, come avviene per la sepa­razione consensuale dei coniugi (cui pure fa riferimen­to il ricorrente nelle sue difese): è invece il tribu­nale che decide in base alla verifica - che è sua pre­rogativa - dell'esistenza dei presupposti di legge, ol­tre che della valutazione della rispondenza delle con­dizioni indicate dagli istanti all'interesse dei figli (art. 4, ult. comma, cit.).

Va infine precisato che la tesi qui sostenuta non si pone in contrasto con le considerazioni svolte da questa Corte - e ampiamente riportate nella memoria del ricorrente - nella sentenza n. 25366 del 2006 riguar­dante l'onere del patrocinio nei procedimenti in mate­ria di amministrazione di sostegno. In particolare non vi è contrasto con l'affermazione che il discrimine fra necessità e facoltà del patrocinio non può essere indi­viduato nel carattere contenzioso o volontario del pro­cedimento: tale affermazione, invero, è fatta in quel precedente solo nel senso che la necessità del patroci­nio può sussistere anche in procedimenti volontari, non già per negare detta necessità nei procedimenti conten­ziosi .

3. - TI ricorso incidentale (con cui si deduce l'incompletezza del ricorso in primo grado e la revoca­bilità del consenso manifestato dal coniuge con la sot­toscrizione di esso) resta assorbito perché logicamente condizionato.

4. - Le spese processuali, liquidate in dispositi­vo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente) alle spese processuali, liquida­te in € 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria

7 dicembre 2011