Divorzio breve Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2016, il ... ha presentato
ricorso divorzile: in virtù delle modifiche apportate alla l. 898 del 1970,
dalla l. 55 del 2015, nel caso di specie, la domanda per divorzio è
proponibile decorso un anno dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. (quindi dal 22 gennaio 2016),
purché nelle more sia intervenuta sentenza sullo status, con pronuncia
irretrattabile. Il ricorso è stato originariamente assegnato al dr. ... ma poi
riassegnato al sottoscritto, in virtù del criteri di distribuzione interna
degli affari, come risultanti all’esito della delibera presidenziale del 25
maggio 2015. In virtù della cennata modifica organizzativa, ove sia
pendente il giudizio di separazione, è il medesimo magistrato (del
giudizio separativo) a dover trattare l’eventuale sopravvenuto
procedimento divorzile. Analogo criterio è stato, come noto, adottato da
altri uffici giudiziari.
Il progetto normativo originario, poi confluito nella l. 55 del 2015,
prevedeva, invero, espressamente una norma di coordinamento tra
procedimento di divorzio e processo di separazione eventualmente
ancora pendente: si prevedeva che la causa fosse assegnata allo stesso
giudice. Questo addentellato è stato rimosso a seguito dei lavori
parlamentari poiché mal si conciliava con le varie ipotesi fattuali che
potevano verificarsi in concreto: ciò nondimeno, analogo criterio, come
detto, è stato in concreto introdotto dai singoli uffici giudiziari. La
contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte
del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal
momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno
dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice
della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd.
provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi
(sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del
deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione
dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione
non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo
al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e
la data di deposito del ricorso divorzile, e, dunque, anche per tale aspetto
appare all’evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice
la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita
definizione.
Vi è, invero di più. Dove, come nel caso di specie, la separazione
giudiziale sia pendente in una fase fisiologica non avanzata (nel caso di
specie, sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.) il giudice di
entrambe le cause può a questo punto anche valutare l’opportunità di una
riunione dei due processi, ai sensi dell’art. 274 comma I c.p.c., trattando
di cause connesse. La riunione, in caso come quello qui
sub iudice
,
disvela una sicura utilità: nel caso di specie, nel procedimento di
separazione, il Collegio dovrà pronunciarsi solo sul diritto della moglie a
un assegno ex art. 156 c.c.; nel procedimento di divorzio, il Collegio,
presumibilmente, dovrà decidere solo sullo status e sul diritto dell’ex
coniuge a un assegno ex art. 5 l. 898 del 1970. La Dottrina, occupatasi del
tema sino ad oggi, ha predicato la possibilità di una riunione tra
procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo
status) e procedimento divorzile, se non altro per munire il processo
(riunito) del beneficio della trattazione unitaria e della comune
piattaforma probatoria. Ne consegue che, sin da ora, questo Presidente
f.f. riserva la riunione del procedimento, successivamente alla
costituzione della parte convenuta. Va revocato il decreto emesso in data
22 febbraio 2016 dal giudice originario assegnatario del fascicolo e deve
provvedersi come da dispositivo, stimandosi opportuno fissare udienza
nella medesima data della prossima udienza del processo di separazione
(il 26 aprile 2016, ore 9.30).
Per Questi Motivi
Revoca il decreto presidenziale pronunciato in data 22 febbraio 2016;
Riserva di provvedere alla riunione dei procedimenti n. .../2014 e n.
.../2015, per le ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;
Letto ed applicato l’art. 4 comma V legge 898/1970
Dispone la comparizione personale delle parti innanzi a sé per l’udienza
di
.. ... aprile 2016, ore ...
L’udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, via .. ...,
piano ..., stanza n. ..., Ufficio del Giudice dr. Giuseppe Buffone.
Onera la parte ricorrente della notifica del ricorso introduttivo e del
presente provvedimento alla parte resistente entro il ...
concede alla parte resistente termine entro il ... per depositare memoria
difensiva e documenti.
Ordina a entrambe le parti, di depositare in giudizio, entro 5 giorni prima
dell’udienza: 1) le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni; 2) documento
contenente i dati circa: l’attività lavorativa svolta all’attualità (o l’ultima
svolta) e il reddito netto mensile; le titolarità di immobili; la titolarità di
conti correnti. Il giudice riserva le valutazioni del caso, anche ai sensi
dell’art. 116 c.p.c., in caso di inottemperanza.
Suggerisce alle parti, già prima dell’udienza
, di sperimentare trattative
per una composizione conciliativa della lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere il fascicolo alla locale Procura della
Repubblica.
Si comunichi alla parte ricorrente.
Milano, lì 26 febbraio 2016
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