La nuova giurisprudenza

art. 348 - bis c.p.c. by Claudio Cecchella
Divorzio breve by Claudio Cecchella
Calendario del processo by Claudio Cecchella
La riassunzione nell'arbitrato by Claudio Cecchella
Appello e Costituzione by Claudio Cecchella
Alineazione parentale by Claudio Cecchella
Affidamento dei figli by Claudio Cecchella
Audizione del minore... by Claudio Cecchella
Skype e diritto di visita by Claudio Cecchella
Rapporti investigativi e prova by Claudio Cecchella
Esecutivita' dei dec. camerali by Claudio Cecchella
710 e comp per territorio by Claudio Cecchella
Pubblicità per Avvocati by Claudio Cecchella
Sull'ora contumaciale. by Claudio Cecchella
Tariffa applicabile by Claudio Cecchella
Riforma appello by Claudio Cecchella
Audizione del minore by Claudio Cecchella
Opposizione a cartella by Claudio Cecchella
Obbligo difesa tecnica by Claudio Cecchella
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Conciliazione obbligatoria by Tribunale di Varese
Abolizione tariffe by Claudio Cecchella
Opposizione a d.i. tempestiva by Claudio Cecchella
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Art. 334 e Sezioni Unite by Claudio Cecchella
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Responsabilita' processuale by Claudio Cecchella
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C.COSTITUZIONALE E NOTIFICA by Claudio Cecchella
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Notifica con firma illeggibile by Claudio Cecchella
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Giudicato penale by Claudio Cecchella
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Ancora pregiudizialita amm by Claudio Cecchella
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La SC sulla domanda by Claudio Cecchella

Divorzio breve

Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2016, il ... ha presentato

ricorso divorzile: in virtù delle modifiche apportate alla l. 898 del 1970,

dalla l. 55 del 2015, nel caso di specie, la domanda per divorzio è

proponibile decorso un anno dalla comparizione delle parti davanti al

Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. (quindi dal 22 gennaio 2016),

purché nelle more sia intervenuta sentenza sullo status, con pronuncia

irretrattabile. Il ricorso è stato originariamente assegnato al dr. ... ma poi

riassegnato al sottoscritto, in virtù del criteri di distribuzione interna

degli affari, come risultanti all’esito della delibera presidenziale del 25

maggio 2015. In virtù della cennata modifica organizzativa, ove sia

pendente il giudizio di separazione, è il medesimo magistrato (del

giudizio separativo) a dover trattare l’eventuale sopravvenuto

procedimento divorzile. Analogo criterio è stato, come noto, adottato da

altri uffici giudiziari.

Il progetto normativo originario, poi confluito nella l. 55 del 2015,

prevedeva, invero, espressamente una norma di coordinamento tra

procedimento di divorzio e processo di separazione eventualmente

ancora pendente: si prevedeva che la causa fosse assegnata allo stesso

giudice. Questo addentellato è stato rimosso a seguito dei lavori

parlamentari poiché mal si conciliava con le varie ipotesi fattuali che

potevano verificarsi in concreto: ciò nondimeno, analogo criterio, come

detto, è stato in concreto introdotto dai singoli uffici giudiziari. La

contestuale trattazione del giudizio di separazione e di divorzio (da parte

del medesimo giudice) risponde a una finalità evidente: infatti, dal

momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno

dall’adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice

della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd.

provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi

(sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del

deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall’adozione

dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione

non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo

al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e

la data di deposito del ricorso divorzile, e, dunque, anche per tale aspetto

appare all’evidenza ragionevole concentrare in capo ad un unico giudice

la trattazione dei due procedimenti, al fine di garantirne la più sollecita

definizione.

Vi è, invero di più. Dove, come nel caso di specie, la separazione

giudiziale sia pendente in una fase fisiologica non avanzata (nel caso di

specie, sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.) il giudice di

entrambe le cause può a questo punto anche valutare l’opportunità di una

riunione dei due processi, ai sensi dell’art. 274 comma I c.p.c., trattando

di cause connesse. La riunione, in caso come quello qui

sub iudice

,

disvela una sicura utilità: nel caso di specie, nel procedimento di

separazione, il Collegio dovrà pronunciarsi solo sul diritto della moglie a

un assegno ex art. 156 c.c.; nel procedimento di divorzio, il Collegio,

presumibilmente, dovrà decidere solo sullo status e sul diritto dell’ex

coniuge a un assegno ex art. 5 l. 898 del 1970. La Dottrina, occupatasi del

tema sino ad oggi, ha predicato la possibilità di una riunione tra

procedimento separativo sulle questioni accessorie (ove già definito lo

status) e procedimento divorzile, se non altro per munire il processo

(riunito) del beneficio della trattazione unitaria e della comune

piattaforma probatoria. Ne consegue che, sin da ora, questo Presidente

f.f. riserva la riunione del procedimento, successivamente alla

costituzione della parte convenuta. Va revocato il decreto emesso in data

22 febbraio 2016 dal giudice originario assegnatario del fascicolo e deve

provvedersi come da dispositivo, stimandosi opportuno fissare udienza

nella medesima data della prossima udienza del processo di separazione

(il 26 aprile 2016, ore 9.30).

Per Questi Motivi

Revoca il decreto presidenziale pronunciato in data 22 febbraio 2016;

Riserva di provvedere alla riunione dei procedimenti n. .../2014 e n.

.../2015, per le ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;

Letto ed applicato l’art. 4 comma V legge 898/1970

Dispone la comparizione personale delle parti innanzi a sé per l’udienza

di

.. ... aprile 2016, ore ...

L’udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, via .. ...,

piano ..., stanza n. ..., Ufficio del Giudice dr. Giuseppe Buffone.

Onera la parte ricorrente della notifica del ricorso introduttivo e del

presente provvedimento alla parte resistente entro il ...

concede alla parte resistente termine entro il ... per depositare memoria

difensiva e documenti.

Ordina a entrambe le parti, di depositare in giudizio, entro 5 giorni prima

dell’udienza: 1) le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni; 2) documento

contenente i dati circa: l’attività lavorativa svolta all’attualità (o l’ultima

svolta) e il reddito netto mensile; le titolarità di immobili; la titolarità di

conti correnti. Il giudice riserva le valutazioni del caso, anche ai sensi

dell’art. 116 c.p.c., in caso di inottemperanza.

Suggerisce alle parti, già prima dell’udienza

, di sperimentare trattative

per una composizione conciliativa della lite.

Manda alla cancelleria di trasmettere il fascicolo alla locale Procura della

Repubblica.

Si comunichi alla parte ricorrente.

Milano, lì 26 febbraio 2016