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Translatio iudiciiLa Corte costituzionale - con una soluzione non in linea con Corte di Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109, entrambe si leggono in Foro it., 2007, I, 1009, che già era giunta alla soluzione in via interpretativa - ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 30 della legge n. 1034 del 1971, nella parte in cui prevede che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda introduttiva proposta a giudice carente di giurisdizione non si conservino a seguito di declaratoria di carenza di giurisdizione nel processo innanzi al giudice di cui è dichiarata la giurisdizione mediante riassunzione ex art. 50 c.p.c. |
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