Prezzo simulato, provaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Sentenza del 5 aprile 2011, n. 7769
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Olindo SCHETTINO - Presidente
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere
Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere
Dott. Bruno BIANCHINI - Consigliere
Dott.ssa Milena FALASCHI - Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17262/05) proposto da:
Ma. La. e Ma. Sp., rappresentati e difesi in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to Fe. Mo. del foro di Ge. e dall'Avv.to Ga. Pa. del foro di Ro. ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Ro., viale Gi. Ce., (...);
- ricorrenti -
contro
Br. Br., rappresentato e difeso dall'Avv.to Gi. Ra. del foro di Sa. e dall'Avv.to Ma. Co. del foro di Ro., in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Ro., via Pa., (...);
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 64/2005 depositata il 26 gennaio 2005.
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l'Avv.to Ga. Pa., di parte ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 novembre 1998 Br. Br. evocava, dinanzi al Tribunale di Savona, i coniugi Ma. La. e Ma. Sp. per sentire dichiarare che l'atto rogato il 26.10.1995 dal notaio Do. Gh., avente ad oggetto la vendita della sua quota di proprietà, pari al 25%, della casa di via Co. (...), in Bo. S.S., era simulato ed inefficace nella parte in cui era stato dichiarato il corrispettivo in Lire 96.500.000, anziché quello maggiore e reale di Lire 270.000.000, nonché nella parte in cui il venditore aveva rilasciato ampia e liberatoria quietanza di saldo.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito, all'esito dell'istruzione della causa, respingeva la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
In virtù di rituale appello interposto da Br. Br., con il quale lamentava l'erroneità della decisione del giudice di prime cure per avere escluso che costituivano prova scritta del contratto simulato sia il contratto preliminare (nel quale era stato esplicitamente pattuito che successivamente all'atto pubblico sarebbe ancora residuato il 30.9.1996 il pagamento di Lire 90.000.000), anche alla luce degli assegni prodotti che dimostravano come i coniugi acquirenti avessero al momento del rogito versato un importo superiore a quello dichiarato, sia la scrittura privata a firma di Gi. Ca. del 15.5.1996, con la quale i coniugi La. ottenevano la garanzia di vedersi restituita l'eventuale cifra ulteriore che avessero dovuto versare rispetto a quella corrisposta, attribuito valore confessorio alla quietanza liberatoria rilasciata nell'atto pubblico e rigettata la prova testimoniale articolata dall'appellante al riguardo, la Corte di Appello di Genova, nella resistenza degli appellati, accoglieva l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la inefficacia, per simulazione, dell'atto pubblico di vendita del 26.10.1995 nella parte in cui vi era dichiarato il corrispettivo di Lire 96.500.000 anziché quello maggiore e reale di Lire 270.000.000, nonché nella parte in cui Br. Br. rilasciava ampia e finale quietanza liberatoria di saldo.
A sostegno dell'adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che la prova documentale della simulazione relativa poteva essere data non solo da un unico documento, ma anche da una serie di documenti tra di loro collegati, ciascuno dei quali, singolarmente considerato, avrebbe dovuto dare la certezza sia dell'entità del prezzo pattuito sia delle modalità dei singoli versamenti. Alla luce di tale assunto, il giudice del gravame faceva discendere che il valore di controdichiarazione, rispetto al contratto definitivo, nella specie era da attribuire al compromesso, agli assegni versati, all'attestazione contenuta in atti giudiziari di avere pagato, a titolo di prezzo di acquisto dell'immobile, una somma corrispondente all'importo degli assegni fino a quel momento versati, dal rilascio dell'ultimo degli assegni avvenuto in epoca successiva al rogito, dalla dichiarazione di garanzia prestata, sempre successivamente al rogito, da un terzo a favore degli acquirenti, che aveva il valore di garantire questi ultimi per pagamenti ancora dovuti. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello di Genova hanno proposto ricorso per cassazione Ma. La. e Ma. Sp., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito Br. Br. con controricorso.
Ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. Br. Br.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 1350 n. 1, 2722, 2727, 2729 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. La doglianza è nel senso che la Corte di merito, dopo avere enunciato il principio secondo il quale la prova documentale della simulazione può essere data non solo da un unico documento, ma anche da una serie di documenti tra loro collegabili, si è poi limitata ad indicare una serie di elementi nessuno dei quali riveste i caratteri di una vera e propria controdichiarazione. Così statuendo la Corte avrebbe violato le norme in tema di simulazione dei contratti, in generale, e di quelli formali ad substantiam, specificamente.
Al tempo stesso emergerebbe il dedotto vizio di motivazione prospettato sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. anche sotto altro profilo: viene censurata la contraddittorietà della motivazione, rispetto a quanto sinora esposto con riferimento alla decisione della Corte di merito, di condividere l'orientamento giurisprudenziale circa la inammissibilità della prova testimoniale della simulazione del prezzo di una vendita immobiliare.
Alla luce del primo motivo si comprende che ciò che parte ricorrente denunzia è la prova attraverso la quale la corte di merito ha ritenuto raggiunta la dimostrazione della controdichiarazione; in altri termini, le circostanze poste a fondamento di tale convincimento.
Al riguardo occorre osservare che pur non ignorando questo collegio il filone giurisprudenziale, sviluppatosi nel corso di un notevole arco di tempo, secondo il quale nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo esso né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione potrebbero essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Donde la conseguenza che la prova della simulazione del prezzo della vendita non incontrerebbe fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 c.c., né contrasterebbe col divieto posto dagli arti 2722, 2727 e 2729 c.c., in quanto la pattuizione di celare una parte del prezzo potrebbe essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto. La relativa prova avrebbe, nella sostanza, scopo e natura semplicemente integrativi e ciò consentirebbe di darla anche mediante presunzioni ovvero deposizioni testimoniali (v. ex plurimis Cass. 10 gennaio 1996 n. 3857).
Siffatto orientamento però non ha incontrato il favore delle Sezioni Unite di questa Corte che da qualche anno hanno riconfermato (v. Cass. S.U. 26 marzo 2007 n. 7246) che la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova di cui all'art. 1417 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. E' noto infatti che i limiti di prova di cui all'art. 1417 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti (v. Cass. 19 marzo 2004 n. 5539 relativamente alla prova testimoniale).
Né si può sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato, in quanto essendo il contratto dissimulato destinato ad avere effetti fra le parti, deve avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 1414, comma 2, c.c.
Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto si versi in ipotesi di cui all'art. 2729, comma 2, c.c., desumendo la prova documentale della simulazione relativa attraverso una serie di documenti tra loro ricollegabili, "ciascuno dei quali, singolarmente considerato, dia certezza - per quanto qui occorre - sia circa l'entità del prezzo pattuito che circa le modalità dei singoli versamenti". E' agevole osservare che agli atti posti a base del convincimento del giudice del gravame - 1) preliminare di vendita, che risulta superato dal contenuto del definitivo, 2) e 4) assegni versati e rilascio dell'ultimo in data successiva al rogito, che vanno considerati in questo ambito quali titoli astratti di pagamento, 3) attestazione contenuta in atti giudiziari, documenti confezionati da una sola delle parti per altre finalità, 5) quietanza contenuta nel rogito, che costituisce dichiarazione neutra rispetto alla questione in esame, 6) dichiarazione di garanzia prestata da un terzo a favore dell'acquirente in data successiva al rogito, non può che essere irrilevante perché proveniente da un terzo - non può essere riconosciuta valenza probatoria nei confronti delle parti se non sulla base di presunzioni rimesse al suo prudente apprezzamento e perciò la corte di merito è incorsa nella violazione dell'art. 2729, comma 2, c.c. Va, infatti, ricordato che il documento che può costituire prova per iscritto per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto con forma scritta "ad substantiam" (art. 1350 c.c.), deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (v. Cass 7 aprile 2006 n. 8210; Cass. 26 febbraio 2004 n. 3869; 18 dicembre 1997 n. 12813). In altri termini, nel raggiungimento della prova del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare, che costituisce un elemento essenziale del contratto, trovano applicazione le limitazioni in tema di prova previste dalle disposizioni di cui agli artt. 2722, 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 1417 c.c.
Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo del ricorso va accolto, con assorbimento del secondo motivo, trattandosi di censura che investe, sotto altro profilo, la stessa pregiudiziale questione, pronuncia cui consegue la cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, anche per le spese del giudizio di cassazione. |