183, 6 comma c.p.c.Tribunale di Torino
Sezione Terza Civile
Ordinanza 2 novembre 2011
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Il Giudice Istruttore
sciogliendo la riserva assunta all’udienza in data 28.10.2011 nella causa iscritta al n. 11389/11 R.G.,
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
-rilevato che parte convenuta-opposta ha chiesto la concessione dei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.;
-rilevato che parte attrice-opponente ha invece chiesto la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni;
-ritenuto che, stante il tenore letterale della citata norma, il Giudice, ove richiesto, debba necessariamente concedere i termini ivi previsti (“…il giudice concede…”) ed anche alla parte che non li ha chiesti (“…alle parti…”);
-ritenuto che, nel caso di concessione dei predetti termini, sia possibile fissare un’udienza, all’esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni (o, più precisamente, per esigenze d’ufficio, fissare apposita udienza per la precisazione conclusioni), come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 19 novembre 2008 n. 19992/07 in “Il Caso.it” on line, sez. I, documento 1901/2009 sul sito www.ilcaso.it, in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” n. 9/2009, pag. 2159 ed in “Redazione– GIUFFRÈ” 2009 su Juris Data on line; Tribunale Torino, Ord. 26 febbraio 2007 in “Giuraemilia - UTET Giuridica” on line sul sito www.giuraemilia.it; Tribunale Torino, Ord. 24 ottobre 2006 Rg. 10727/06 in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2007, n. 6, I, pag. 1682 ed in “Giuraemilia - UTET Giuridica” sul sito www.giuraemilia.it), tenuto conto, tra l’altro:
del disposto di cui all’art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale “se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni”;
dell’opportunità di consentire alle parti di eccepire l’eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria);
della necessità di sentire i difensori delle parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c..
P.Q.M.
CONCEDE
ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c. ad entrambe le parti:
un termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal 30.11.2011, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria
FISSA
udienza successiva a martedì 06 marzo 2012 ore 09,00, sia per la valutazione delle eventuali deduzioni istruttorie, sia per sentire le parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c. (dando atto fin da ora che in mancanza di un espresso parere sul “calendario del processo” il Giudice provvederà autonomamente).
AUTORIZZA
il ritiro dei rispettivi fascicoli.
MANDA
alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti. |